STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE D'AMICIZIA ITALO-CINESE DI MODENA 摩德纳华商会章程
ART. I
ART. II SCOPI E ATTIVITA' Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interesssi a valenza collettiva, l’Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunita provinciale, in particolare Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione a cui partecipano liberamente i cittadini cinesi e gli italiani d'origine cinese residents nella provincia di Modena, si avvale prevalentemente delle attivta prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Puo inoltre awalersi, in caso di particolare necessita, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. ART.III RISORSE ECONOMICHE 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attivita da:
2) II fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci nè durante la vita dell’Associazione, nè all'atto del suo scioglimento. 3) L’esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine ripettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. 4) Al termine di ogni esereizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Dicembre. ART. IV SOCI
ART. V CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI 1) L’Associazine a socio e subordinata: a) Alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati; b) Ai seguenti criteri: Possono entrare a far parte dell'associazione tutti i cittadini cinesi e gli italiani d'origine cinese residenti nella provincia di Modena che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, purché riconoscano lo statuto dell'associazione e abbiano versato il contribute annuale nella somma prevista dallo statuto stesso. Si ha lo status di socio da! giorno in cui viene dato il contribute suddetto. 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. 3) il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dope che gli stessi avranno versato la quota associativa. 4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. 5) il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno in corso. 6) L'esclusione dei soci e deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per: a) Mancato versamento della quota associativa per 1 anno; b) Comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; c) Persistenti violazioni degli obblighi statuari. 7) In ogni caso, prima di procedere alla esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. 8) II socio deceduto o escluso non ha diritto alia restituzione delle quote associative versate. 9) La quota sociale non e tramissibile e non è rivalutabile. ART. VI DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI 1) I soci sono obbligati: a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. b) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti deirAssociazione; c) A versare la quota associativa di cui al precedente articolo. 2) I soci hanno diritto: a) A partecipare attivamente a tutte le attivita promosse dall’Associazione; b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto; c) Ad accedere alle cariche associative; di rivolgere, al consiglio dell'associazione, istanze, proposte, pareri ragionevoli, di controllare inoltre i lavori quotidiani e di godere dei benfici dell'associazione. 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, nè di altri cespiti di proprietà dell’Associazione. ART. VII ORGANI DEIRASSOCIAZIONE 1) Sono organi dell'Associazione: a) L'Assemblea del soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio del revisori; d) il Presidente. 2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute. ART. VIII L'ASSEMBLEA 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attivita dell'Associazione ed in particolare:
3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino 1'opportunita. L'assemblea dei soci rappresenta I'organo supremo dell'associazione che si convoca annualmente.
4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statute e sullo scioglimento dell'Associazione. 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Segretario e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo, eletto dal presenti;
6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno. 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prirna e dell'eventuale seconda convocazione.
7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la meta piu uno dei soci. 8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residue, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.
ART. IX II CONSIGLIO DIRETTIVO. 1) II Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 20 nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.
I membri dei Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o piii dei componenti il Consiglio decadano dall’'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alia loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fmo allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alia successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. 3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Segretario, e un Tesoriere. 4) Al Consiglio direttivo spetta di:
5) II Consiglio direttivo e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Segretario e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6) II Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportune, o quando almeno 50%+1 dei componenti ne faccia richiesta.
7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante awiso scritto da recapitarsi almeno 20 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. 8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dello stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono conservati agli atto ART. X IL PRESIDENTE 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è atttribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. 3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva. ART. XI IL SEGRETARIO Il segretario si occupa della redazione dei verbali e della tenute della corrispondenza e di tutti gli incarichi a lui delegati dal consiglio direttivo, Egli sostituisce il Presidente in caso di ipedimento o indisponibilità dello stesso, anche se precari e/o temporanei. Negli ambiti di cui sopra gli compete la firma sociale. ART. XII IL TESORIEERE Il Tesoriere curerà la ordinaria gestione economico-finanziaria della società. Pagamenti e esborsi dovranno essere controfirmati anche dal Segretario. Tuttavia il Consiglio Direttivo potrà autorizzare il Tesoriere alla effettuazione in autonomia di movimenti di denaro, anche a mezzo banca, stabilelendo i limiti e le modalità con cui tale autonomia potrà essere esercitata. ART. XIII IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea qualora lo ritenga opportuno o qualora sia indispensabile per legge. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.
2) Il Collegio dei revisori sontrolla l’amministrazione dell’Associazione e la corrispondenza dei bilancio alle scritture contabili. ART. XIV NORMA FINALE 1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fmi di utilità sociale. ART. XV RINVIO 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statute si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.
(责任编辑:华商会) |